ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Come avvenuto per i precedenti Protocolli alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificati dall'Italia, si rende necessaria una legge ad hoc per il recepimento nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nel Protocollo n. 13. Esso inoltre innova rispetto alla previsione del Protocollo n. 6 alla stessa Convenzione, reso esecutivo nel nostro ordinamento con la legge 2 gennaio 1989, n. 8.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Come esplicitato nella relazione, il testo del Protocollo n. 13 riprende il disposto del Protocollo n. 6 già reso esecutivo con legge nel nostro ordinamento, con la sola eccezione rappresentata dall'articolo 2 che prevedeva la possibilità di applicare la pena di morte in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra. Per effetto dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che aveva già abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e della recente soppressione di parte dell'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, conseguente all'entrata in vigore della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, il disposto del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali appare perfettamente conforme alle disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        La normativa prevista dal Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        La pena di morte in tempo di guerra, prevista dall'articolo 241 del codice penale militare di guerra, è stata già abrogata con la legge 13

 

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ottobre 1994, n. 589. L'effetto abrogativo implicito riguarda la legge 2 gennaio 1989, n. 8, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983», per la parte relativa all'articolo 2 del suddetto protocollo, che consente agli Stati di mantenerla in situazione di guerra o di pericolo imminente di guerra.
 

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